L’impiego di sensori che arrestano automaticamente il funzionamento rendono superata la “segregazione” dell’impianto prevista dalla normativa precedente (del 2013) e proteggono sia i clienti che i gestori (da eventuali azioni legali)
A Jesolo un 64enne che stava lavando la propria auto è rimasto incastrato fra la colonna girevole e la sua stessa vettura. Ha riportato la frattura di alcune costole ed è stato portato in ospedale in codice giallo. A Cervia un 30enne è rimasto incastrato nei rulli di un autolavaggio che gli hanno tranciato un braccio all’altezza del gomito. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi e un’operazione chirurgica, è stato necessario amputare l’intero braccio. Le indagini hanno portato al sequestro dell’autolavaggio per accertare eventuali violazioni delle norme di sicurezza.
Potremmo allungare – e di molto – la lista degli incidenti avvenuti negli impianti di autolavaggi, ma altri casi non aggiungerebbero molto. Le dinamiche sono tutte molto simili e il comun denominatore è la mancanza di adeguati sistemi di sicurezza.
Nel momento in cui una persona si trova in un punto dell’impianto dove non dovrebbe essere, ogni parte in movimento dovrebbe immediatamente fermarsi, evitando così danni alle persone e seri problemi con la giustizia per i gestori.
Troppo spesso però questo non succede perché in tutta Italia sono ancora troppi gli impianti che non rispettano la norma UNI EN 17281:2021.
Ma vediamo nel dettaglio che cosa essa prevede e cosa può succedere nel caso in cui l’impianto non la rispetti.
Cosa prevede la norma UNI EN 17281:2021
Dal 2022 la norma di riferimento è la UNI EN 17281:2021, che ha preso il posto della UNI 11485:2013 (che risale per l’appunto al 2013).
Essa si applica agli impianti per il lavaggio esterno (automatico e semiautomatico) di veicoli a motore, quali automobili, furgoni, camion e autobus. Essa è destinata a costruttori, progettisti e integratori di macchine, e definisce i requisiti di sicurezza funzionali ai sensi della Direttiva Macchine 2006/42/CE, recepita in Italia con il D.Lgs. 17/2010.
La norma riguarda diverse tipologie di impianti, tra cui portali mobili, tunnel di lavaggio, sistemi a spazzole rotanti, impianti a getto d’acqua ad alta pressione e combinazioni di questi. L’ambito di applicazione include tutti i macchinari che eseguono movimenti automatici di componenti (spazzole, bracci mobili, nastri trasportatori).
Non riguarda invece le attività di lavaggio manuale effettuate con lance o attrezzature portatili.
Essa definisce le caratteristiche richieste per i dispositivi di arresto di emergenza, i sistemi di comando, la protezione contro l’accesso accidentale alle parti in movimento e i requisiti di sicurezza elettrica.
Pur essendo rivolta ai costruttori di impianti, è rilevante anche per i gestori, in quanto rappresenta lo standard tecnico minimo da rispettare ai fini della sicurezza sul lavoro e della manutenzione conforme, in adempimento al D.Lgs. 81/2008.
Le differenze rispetto alla normativa precedente (UNI 11485:2013)
Con la nuova normativa non è più necessario “segregare” l’impianto né mantenere la distanza di sicurezza che impediva l’accesso alle macchine in funzione, come previsto dalla UNI 11485:2013.
L’impianto si deve semplicemente bloccare premendo un comando o un sensore, cosa che di fatto rende la norma meno restrittiva (ma non meno sicura).
La vecchia norma prevedeva una distanza di sicurezza di circa 50 cm dal margine del portale o da un elemento esterno come un marciapiede o la parete della cabina, per evitare il rischio di schiacciamento del passante.
Un chiarimento importante sulla norma UNI EN 17281:2021
Non esiste alcuna legge che imponga ai costruttori di impianti di autolavaggio il rispetto della norma UNI EN 17281:2021.
Le norme UNI sono di adozione volontaria. Questo non significa però che siano irrilevanti sotto il profilo giuridico.
Se avviene un incidente in un impianto di autolavaggio non conforme alla norma UNI EN 17281:2021, il gestore può essere chiamato a rispondere civilmente e penalmente. Anche se la norma non è obbligatoria per legge, rappresenta uno standard tecnico di riferimento nel settore e soprattutto determina la regola dell’arte, in quanto un impianto conforme a tale norma viene giudicato tale.
In sede civile, ovvero in caso di danno ai veicoli, la mancata applicazione delle misure previste può essere considerata colposa, con conseguente obbligo di risarcimento danni.
In sede penale, ovvero se l’incidente comporta lesioni o decessi, il gestore ed il fabbricante possono essere indagati per lesioni o omicidio colposo e il non rispetto della norma può costituire un indizio di negligenza.
I sistemi di sicurezza dei nostri impianti
Tutti i nostri impianti di autolavaggio non solo rispettano la normativa UNI EN 17281:2021, ma sono all’avanguardia nelle dotazioni di sicurezza.
Per noi la sicurezza non è un optional che può essere aggiunto se il cliente lo desidera, ma uno dei cardini sulla cui base viene progettato l’intero sistema.
Nello specifico le nostre macchine integrano bordi sensibili di sicurezza interni ed esterni.
I bordi sensibili di sicurezza interni
Grazie all’impiego di sensori, i bordi sensibili di sicurezza interni bloccano immediatamente l’impianto nel caso in cui il veicolo non venga posizionato in modo corretto nella baia di lavaggio. Si tratta di un evento poco frequente perché le nostre piattaforme sono dotate di un altro sistema di sicurezza, i cosiddetti “guidaruote” ovvero apposite aste di ferro fissate a pavimento che hanno proprio il compito di agevolare il corretto posizionamento dell’automobile.
Nel caso in cui le ruote siano però collocate sopra od oltre le aste, intervengono i sensori dei bordi interni che prevengono in tal modo una collisione dell’auto con la struttura del portale.
I bordi sensibili interni servono anche a prevenire danni ai veicoli e alle persone nel caso in cui il cliente apra in modo volontario o accidentale una portiera durante il normale ciclo di lavaggio, creando così un punto di schiacciamento tra struttura portale e automezzo.
I bordi sensibili di sicurezza esterni
I nostri portali sono dotati di serie anche di bordi sensibili di sicurezza esterni che arrestano automaticamente l’impianto di lavaggio nel caso in cui una persona, cosa o animale si trovi accidentalmente tra il portale e la paratia laterale che determina la baia di lavaggio o sala di lavaggio.
Il loro impiego è previsto solo nel caso in cui l’area di lavaggio non rispetti le dimensioni minime di installazione. I bordi sensibili saranno così installati sul lato che non rispetta la dimensione minima (500mm) o su tutti e due i lati se entrambi non rispettano tale dimensione minima.